Statuto

STATUTO
della Associazione privata dei Fedeli denominata
COMUNITÀ DI SANTA MARIA DEL POPOLO

DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Art. 1

La Comunità di Santa Maria del Popolo è una Associazione privata(1) di Fedeli, eretta ai sensi del canone 322(2) e seguenti del vigente Codice di Diritto Canonico (C.D.C.), presso la Chiesa omonima, sita in Via del Popolo n. 12, con sede operativa permanente anche in Vicolo Cilea n.2- 3-4, in Vigevano, Provincia di Pavia, Diocesi di Vigevano, e regolata dalle norme seguenti, dopo la approvazione da parte dell’Ordinario Diocesano, in forza dei canoni 322(2) e seguenti C.D.C.

Art. 2

La Comunità si propone lo scopo di curare e diffondere principalmente la formazione cristiana della persona, la promozione del culto pubblico e della dottrina cristiana, o di altre opere di apostolato e di missione, quali iniziative di evangelizzazione, di catechesi, di approfondimento culturale, di promozione umana, l’esercizio di opere di pietà e di carità, indirizzato all’aiuto alle persone sofferenti, o fisicamente, moralmente, economicamente disagiate, l’animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano, in modo che ogni associato diventi protagonista attivo dell’azione di evangelizzazione della Chiesa, nello spirito del can. 298 C.D.C.

In questo spirito, la Comunità si propone le seguenti finalità specifiche:

  • favorire innanzi tutto la formazione spirituale permanente di tutti i suoi membri, in vista di una crescita personale e comunitaria nella Carità, nel superamento dell’egoismo e nella ricerca dell’unità in comunione con la Chiesa locale e universale;
  • educare i membri a ricercare la propria santificazione operando, in spirito di servizio, come strumenti di unità nella vita quotidiana, specialmente all’interno della famiglia e nei luoghi di lavoro e di studio;
  • favorire la creazione di rapporti di fraternità concreta e solidale fra tutti i membri, nella ricerca di una dimensione familiare ampliata;
  • evidenziare il carattere missionario intrinseco dell’essere comunità, attraverso iniziative individuali o di gruppi e specialmente attraverso la stessa partecipazione alla vita di comunione (Gv. 17, 20-21(3); At. 2, 42. 46-47(4)).

I momenti formativi, spirituali e culturali in cui si concretizzano le finalità riportate, oltre che ai membri dell’associazione stessa, saranno aperti a tutti gli interessati.

Art. 3

Per conseguire tali scopi programmerà, oltre ad iniziative particolari, almeno una volta al mese, per tutti i suoi membri, un incontro di preghiera e catechesi.

Art. 4

La Comunità potrà avere proprie insegne e un proprio “logo” e potrà partecipare a sacre funzioni e celebrazioni, anche pubbliche, con propri segni distintivi e identificativi.

MEMBRI

Art. 5

Possono far parte della Comunità i fedeli di ambo i sessi, ovunque residenti, e senza limiti di età, purché abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima; presupposti per l’ammissione alla Comunità sono la pratica della vita cristiana e l’osservanza delle leggi della Chiesa, il rispetto delle leggi civili e la disciplina alle norme e alle disposizioni dettate dall’Autorità ecclesiastica, nonch´ l’impegno a partecipare attivamente alla vita della Comunità stessa.

L’adesione , previa la sussistenza dei requisiti minimi suddetti, è soggetta a domanda scritta di associazione, e può essere anche libera.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio.

Art. 6

Le domande di ammissione dovranno essere presentate al Consiglio della Comunità, che, previo esame dei requisiti minimi necessari , delibererà a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti validi.

Art. 7

È di competenza dell’Assistente ecclesiastico, sentito il Consiglio, o, nei casi più gravi, dell’Ordinario diocesano la dimissione di un membro, nel caso in cui il suo comportamento non corrisponda più ai presupposti di cui all’art. 5.

Art. 8

L’elenco degli associati iscritti alla Comunità dovrà essere conservato ed eventualmente esposto con modalità che lo rendano consultabile liberamente; dovrà essere aggiornato almeno semestralmente.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9

L’assemblea degli associati alla Comunità deve riunirsi almeno una volta all’anno entro il 15 marzo per l’approvazione dei conti dell’anno precedente, per la discussione ed approvazione del programma annuale delle attività presentato dal Consiglio, nonché per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione alle scadenze previste dallo Statuto. All’assemblea possono partecipare tutti i membri dell’associazione, anche non iscritti, i quali hanno diritto di intervenire alla discussione, di esprimere pareri e formulare proposte; tuttavia soltanto gli iscritti hanno potere deliberante e diritto di voto, purché abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età.

Alle riunioni dell’assemblea ha diritto di partecipare l’Assistente ecclesiastico.

Art. 10

L’assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso esposto alle porte della Chiesa e nella Sede della Comunità almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e diffuso con ogni altro più opportuno mezzo di comunicazione, anche telematico.

In caso di inattività o di impossibilità del Consiglio, l’assemblea può essere convocata da un gruppo di associati, anche non facenti parte del Consiglio, che rappresentino almeno il 10% degli iscritti, con l’indicazione dei nominativi; se il numero degli iscritti è diventato inferiore a dieci, la convocazione può essere fatta anche da un solo associato.

L’avviso di convocazione, che dovrà essere comunicato personalmente e nominativamente agli iscritti, deve indicare il giorno, luogo e ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti in trattazione.

È ammessa la convocazione dell’assemblea nello stesso giorno in prima e seconda convocazione, purché tra l’una e l’altra intercorra un intervallo di almeno un’ora.

Art. 11

L’assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto di voto, ed a maggioranza dei voti validi; in seconda convocazione a maggioranza di voti validi, qualunque sia il numero di presenti. In caso di parità, la proposta si intende non approvata. Per la proposta di modifiche dello Statuto, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Non sono ammesse deleghe, tranne che all’interno del medesimo nucleo familiare.

Art. 12

Le elezioni dei Consiglieri devono effettuarsi con scrutinio segreto: risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità, si considera eletto il candidato più anziano per appartenenza alla Comunità; in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età. Le altre votazioni, comprese quelle per l’approvazione dei conti, si effettuano per appello nominale o per alzata di mano, a meno che il Consiglio, per particolari motivi, non decida di effettuarle con scrutinio segreto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano; i verbali sono redatti dal Segretario; possono essere nominati due scrutatori, anche tra i non Consiglieri.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un massimo di nove membri e di un minimo di cinque, di cui uno di diritto, nella persona dell’Assistente ecclesiastico, e gli altri eletti dall’assemblea a maggioranza di voti fra gli associati iscritti, presenti in assemblea. I Consiglieri eletti durano in carica due anni, e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono onorarie e gratuite. Nel caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, si procederà ad elezione suppletiva, previa convocazione di assemblea straordinaria.

Art. 14

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti elettivi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Può nominare, tra i suoi membri, un Comitato esecutivo e, tra gli associati, commissioni e comitati, nonché conferire particolari incarichi a singoli Membri, anche non iscritti.

Art. 15

Il Consiglio si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice-Presidente, almeno ogni tre mesi; o quando l’Assistente o il Presidente lo ritengano necessario, o su richiesta anche di un solo Consigliere. L’avviso di convocazione deve essere esposto alle porte della Chiesa e recapitato a ciascun componente del Consiglio almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, anche in via telematica, e deve contenere l’elenco degli argomenti in trattazione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tutti i Membri, anche non iscritti, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, ma solo in qualità di uditori.

Art. 16

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

  1. la decisione sull’ammissione di nuovi Associati iscritti;
  2. la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario di tutti i beni mobili della Comunità;
  3. le delibere riguardanti l’organizzazione e la programmazione delle attività della Comunità;
  4. le delibere riguardanti l’acquisto, il rinnovo, la manutenzione e la conservazione delle attrezzature, dei sussidi, dei materiali e delle suppellettili in dotazione alla Comunità;
  5. la promozione di contatti con altre Comunità e Associazioni parrocchiali diocesane o appartenenti ad altre Diocesi, al fine di realizzare scambi di informazioni, di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
  6. l’attuazione della collaborazione costante con la Veneranda Confraternita di S. Maria del Popolo;
  7. la regolamentazione delle forme e delle modalità per lo svolgimento delle attività cultuali, catechetiche, culturali, missionarie, caritative, assistenziali e sociali;
  8. la determinazione della quota associativa annuale.

Art. 17

Il Presidente rappresenta la Comunità di fronte all’Autorità ecclesiastica e di fronte a terzi; presiede le riunioni dell’assemblea e quelle del Consiglio di Amministrazione.

Ha il compito di dare esecuzione, coadiuvato dal Segretario, alle delibere del Consiglio di Amministrazione; deve provvedere al disbrigo della ordinaria amministrazione, assumendo tutte le decisioni necessarie al buon andamento della Comunità; può provvedere in casi urgenti ed eccezionali anche su questioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di chiedere la ratifica della sua decisione alla prima seduta del Consiglio stesso.

Art. 18

Il Segretario deve coadiuvare il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio, e nei compiti di ordinaria amministrazione; ed inoltre deve redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e curare la tenuta dei libri dei verbali e di eventuali altre documentazioni di pertinenza della Comunità.

Art. 19

Il Tesoriere cura la conservazione del patrimonio della Comunità; deve annotare, su un apposito registro delle entrate e delle uscite, ogni operazione amministrativa; provvede ad effettuare i pagamenti solo su mandato emesso e firmato da lui stesso e dal Presidente (o dal vice-Presidente delegato); deve conservare i documenti contabili.

Deve altresì provvedere a raccogliere periodicamente le offerte fatte, in qualsiasi forma, alla Comunità e successivamente versarle sul conto corrente della Comunità; deve presentare al Consiglio di Amministrazione, prima dell’assemblea annuale, i conti dell’anno precedente, illustrati da una relazione, per l’approvazione da parte dell’assemblea(5).

Art. 20

Il Consigliere spirituale(6) (o Assistente ecclesiastico), scelto dal Consiglio di Amministrazione, è confermato dall’Ordinario diocesano, a norma del canone 324, senza limiti temporali, e potrà essere coadiuvato, se richiesto e necessario, da un Assistente ausiliario, pure confermato dall’Ordinario diocesano.

L’Assistente ecclesiastico rappresenta il legame organico e visibile della Comunità con la Chiesa Universale, attraverso la Chiesa locale, in persona dall’Ordinario diocesano.

NORME GENERALI

Art. 21

Nella Chiesa abitualmente utilizzata dalla Comunità si possono celebrare anche sacre funzioni pertinenti ad una parrocchia, quali matrimoni, funerali, ecc., con il nulla-osta del Parroco competente e l’autorizzazione della Autorità ecclesiastica, ove richiesti, secondo le norme del Diritto Canonico; fatti salvi in ogni caso i diritti parrocchiali.

Art. 22

La Comunità potrà essere sciolta ovvero sospesa per un tempo determinato, dal Vescovo della Diocesi per mancanza di membri, per manifesta impossibilità e incapacità a raggiungere gli scopi per cui è costituita, o per altri gravi motivi, previa audizione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assistente ecclesiastico, a norma del canone 326(7) del Codice di Diritto Canonico. Potrà altresì estinguersi per decisione unanime dell’assemblea.

In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Comunità, se non appartenente secondo le leggi civili dello Stato ad Enti o soggetti privati terzi, sarà, a cura del Consiglio di Amministrazione, liquidato e destinato a scopi e finalità affini nell’ambito diocesano.

Art. 23

Per quanto non previsto e contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Diritto Canonico e le direttive emanate dall’Ordinario Diocesano.


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Dato in Vigevano, Diocesi di Vigevano, l’anno del Signore Duemilauno addì tre del mese di giugno, Festa di Pentecoste(8).